II. L'idea dell'Honor Montis Sancti Angeli.
Tutto lascia supporre che l'iridescente bellezza del Gargano possa avere suggerito al re uno stimolante disegno. Può qui egli aver pensato per la prima volta a creare una ‘speciale forma di feudo’, comprendente il Monte dell'Angelo da offrire regalmente in dono, quale dotalizio, a una sua futura sposa e così degnamente renderle onore?
La presenza dell'abate Gualterio di S. Giovanni in Lamis, che, come si è detto, era a Palermo nel maggio 1176 per impetrare la conferma di privilegi già acquisiti e il riconoscimento di altri nel futuro, potrebbe essere stata l'occasione per la maturazione di quella ispirazione avuta durante il suo pellegrinaggio garganico. E' certo, comunque, che nove mesi dopo, nel febbraio 1177, in Palermo si celebrava il matrimonio tra il re normanno Guglielmo e Giovanna, figlia del normanno Enrico II, re d'Inghilterra; e in pari data si rogava solennemente l'atto del dotario assegnato alla sposa, l’Honor Montis Sancti Angeli, con le firme di alti prelati (per l'esattezza quindici tra arcivescovi e vescovi) e di altri sedici tra notabili e dignitari della Curia reale.
In quel tempo, frattanto, il papa e il re si apprestavano a compiere un viaggio a Venezia per un incontro col Barbarossa e per il convegno stabilito coi Comuni, dopo Legnano.
Al ritorno da Venezia, nell'ottobre dello stesso anno, a nozze compiute, il papa ebbe quale diligente informatore il vescovo Ellias troianus electus (così la firma apposta al rogito notarile dal magister Elia, vescovo di Troia). Questi, designato dal papa alla regina madre, per la sua abilità diplomatica ebbe una parte importante nella delicata missione, recandosi con altri delegati del Regno presso la Corte inglese e accompagnando confortevolmente la sposa nel suo travaglioso viaggio per mare fino a Napoli e per terra, poi, fino a Palermo.
III. La badia nell'ambito dell'Honor
Complessa la semantica giuridica per natura, struttura e funzioni, di questo super-feudo, di questo unicum nel tempo normanno e in quelli successivi (svevo, angioino, ecc.) del Regno. Già il termine qualificante Honor ha un suo specifico significato: non si tratta di una generica affermazione di prestigio, né da invilire, riferendosi soltanto a privilegi e beni puramente economici.
Nell'ambito del Regno, l’Honor Montis Sancti Angeli è un ‘caso isolato’; ed è vana storicamente e giuridicamente ogni comparazione analogica.
Questo istituto, con propri funzionari dipendenti dagli alti ufficiali dello Stato, era costituito da una circoscrizione territoriale dapprima limitata al Gargano, donde l'eponimo del Monte dell'Angelo, estesa poi alla Capitanata. C'è chi ipotizza che poteva essere nell'intenzione dell'ideatore ‘lo svincolo dalla feudalità’ a cominciare, per lo Stato accentratore normanno, ‘proprio dalle terre dotario della regina’ (Nota 5).
Comunque, questa guglielmina constitutio dotalitii aveva una struttura mista demaniale e feudale; con un'elencazione precisa di feudi, suffeudi e beni concessi in servizio che tuttavia conferivano anch'essi prestigio, honor al dotario.
Essa recita testualmente:
‘Insuper concedimus ut sint de honore ipsius dotarii, monasterium Sanctae Mariae de Pulsano, et monasterium Sancti Joannis de Lama, cum omnibus tenimentis, quae ipsa monasteria tenent de honore praedicti Comitatus Sancti Angeli ’ (Nota 6).

Ora, occorre tener presente che il Regno normanno era uno Stato vassallo della Chiesa e l’Honor era un feudo che godeva di un'autorità più alta di quella feudale per cui a sua volta la regina che ne godeva era legata da speciali vincoli nei riguardi del re donatore. Continua a recitare la constitutio: ‘Ita quidem, ut ipsa Regina Uxor nostra praedicta omnia semper recognoscat, ab haeredibus nostris, nobis nostra ordinatione in Regnum succedentibus, et de omnibus praescriptis tenimentis servitium, prout exigit feodum eorum, integre, et illibate jam dictis haeredibus nostris faciat, et maneat semper in eorum fidelitate’ .
La chinea offerta al papa dal re e la sedia d'oro alla regina erano due omaggi sostanziosi, ma anche simbolicamente tangibili di un'autorità somma o di un prestigio singolare. La badia baronia intanto si trova in una posizione giuridica alquanto mutata per un duplice vassallaggio. Diversa la sua autonomia (parvente o reale) goduta nei due secoli precedenti, cioè al tempo greco-bizantino: ora gli interessi papali e regali sono tra loro variamente connessi e intrecciati. Il papa, che considera vassallo tutto il Regno, unisce altri diritti, oltre a quelli ecclesiastici su questa badia già dipendente direttamente dalla Curia romana (nullo medio pertinens) e il re Guglielmo, come si vedrà, in quelle concessioni confermate e fatte all'abate Gualterio pone un'esplicita premessa. Può dunque il pontefice, oltre ai diritti ecclesiastici, intervenire con pieno diritto nelle modifiche e vendite del territorio badiale? L'incertezza o, meglio, l'ambiguità giuridica indubbiamente permane per discusse e talora contrastanti interferenze quando si accenna nella Constitutio dotalitii che si concedono ut sint de honore ipsius dotarii i due monasteri di Pulsano e di San Giovanni in Lamis cum omnibus tenimentis, e quando i papi del periodo angioino danno in locazione o addirittura vendono parti del feudo badiale. Assistiamo allora a una concorrenza regia e papale nella decurtazione dei possedimenti; cui si aggiungono le usurpazioni o depredazioni di altri potenti del Regno, non esclusa la vedova regina angioina (la domina domina Maria), madre di Roberto.
In seguito, nella confusionaria discriminazione fatta da Carlo d'Angiò dei beni dell’Honor, l'abate di S. Giovanni in Lamis risulta ancora suffeudatario di S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis e Fazioli.
È infine da ricordare che, come già Carlo d'Angiò per il castello di Lucera, nel reclutamento della mano d'opera, precedentemente anche Federico II, come si apprende dallo Statutum de reparatione castrorum, per il castello di Monte S. Angelo ordina esplicitamente ‘che i lavori debbano condursi, oltre che dagli uomini del luogo, da quelli di S. Giovanni Rotondo, Caprile, Cagnano, S. Marco in Lamis e S. Egidio del Pantano’ (Nota 8). E si rileva dal Quaternus de excadenciis che agli uomini così mobilitati e obbligati a prestazioni di lavoro si concedeva il vitto con l'esenzione temporanea dalle collette.
