II. La bolla di Clemente V: motivi e modalità esecutive nell'unione della badia di San Giovanni in Lamis a quella di Casanova.
Con Bolla datata da Avignone, il 20 febbraio 1311, Clemente V decreta l'unione e l'incorporazione della badia di San Giovanni in Lamis a quella di Santa Maria di Casanova nella diocesi di Penne; e ne dà comunicazione ufficiale all'abate Giacomo di Casanova e successivamente per le disposizioni e le conseguenze che il caso importava, al re Roberto d'Angiò (dd. 41-47). Manca invero, come di dovere, perché certamente smarrita (e non è da supporre un'intenzionale omissione pontificia), un'eguale comunicazione all'abate Giovanni da Modena e al suo procuratore, il decano Mattiotto, e ciò per le conseguenze e gli effetti giuridici e legali che ne derivavano e per le minuziose disposizioni, impartite da Avignone, riguardanti i vassalli dei vari casali del monastero.
Nella premessa della sua bolla il papa manifesta premure e preoccupazioni per la vita dei due monasteri nel futuro e sottolinea il suo particolare impegno nell'aver voluto conoscere le effettive condizioni della badia. È convinto che l'incorporazione alla badia di Casanova ‘non è soltanto utile ma anche necessaria, se non si vuole ridurre il monastero ad una irrimediabile desolazione’, rovina e quindi fine. Per ovviare a tali pericoli, con la sua ‘apostolica autorità’ dispone che castelli, casali e fattorie, con relativi tenimenti, beni, privilegi e diritti vengano sottoposti alla giurisdizione della badia di Casanova la quale cosi può assicurare tutela, continuità e ripresa di vita florida.
Rivolgendosi direttamente all'abate di Casanova il papa conclude: ‘Cosicché tu, o figlio abate, e i tuoi successori, che nel tempo reggeranno il tuo monastero, nel suddetto monastero di S. Giovanni in Lamis e verso i suoi abitanti, per sempre abbiate ed esercitiate quell'autorità e potere che gli altri padri abati del vostro ordine per comune riconoscimento hanno ed esercitano nelle loro dipendenze secondo gli statuti e i privilegi dell'ordine’ (d. 41). Perché la proposta ‘riforma sia salutare’ ed efficace, disciplinarmente d'ora innanzi l'abate di S. Giovanni in Lamis sarà un monaco di Casanova e la stessa badia, con i monaci del convento, sarà da considerarsi tamquam filia di quella di Casanova. Se però l'abate e i monaci che ancora dimorano nel monastero di S. Giovanni in Lamis intendono passare all'ordine cistercense, siano accolti e trattati con verace carità. ‘Se invece preferiscono restare [quali benedettini neri] nel loro ordine vita natural durante e restare nel monastero, traggano adeguati mezzi di sussistenza dalle rendite dello stesso monastero’ (d. 41).
Pertanto l'11 giugno Landolfo avendo convocato in Avignone il procuratore di Casanova, Bartolomeo di Castiglione, priore del monastero di San Bartolomeo di Carpineto, in adempimento diligente del mandato papale, dispone un regolamento meticoloso e minuzioso, per i suoi dettagli, riguardante l'esecuzione della stessa immissione dei cistercensi (benedettini bianchi) nella badia. Si direbbe ora che alla legge, in questo caso alla bolla papale, sia seguita una sorta di circolare ministeriale con la relativa regolamentazione casistica.
In ossequio a tali disposizioni, l'8 dicembre del 1311, ‘iorno della Immacolata Concezione’, nel convento di S. Maria di Casanova, l'abate Giacomo e i monaci eleggono Giovanni di Ofena abate del monastero di S. Giovanni in Lamis e designano altri undici monaci e quattro conversi, destinati cosi a seguirlo nel Gargano. Occorre tener presente che l'abate designato per San Giovanni in Lamis aveva un'autorità direttiva circoscritta nell'ambito del convento, cioè della famiglia monacale, e, quale curatore dei beni e dei privilegi della badia, dipendeva direttamente dall'abate di Casanova, unico titolare del monastero affiliato (dd. 44 e 55). Nel rogito notarile dell'8 dicembre, datato da Casanova, che riporta fedelmente la bolla pontifìcia del 20 febbraio, oltre alle firme del giudice, del notaio e dei testimoni, si riscontrano anche i nominativi dei monaci e dei conversi destinati a S. Giovanni in Lamis.
In esecuzione a quanto disposto e comunicato dal papa, a sua volta, Roberto d'Angiò il 16 marzo 1312 da Napoli ordina al giustiziere di Capitanata Pietro di Cozel di provvedere affinchè gli abitanti dei casali di S. Giovanni Rotondo, di S. Marco in Lamis e di Fazioli, spettanti al monastero di S. Giovanni in Lamis, prestino il previsto giuramento di fedeltà all'abate di Casanova o a un suo legale rappresentante. Non sappiamo se sia dovuto alla inevitabile lunghezza burocratica di quei tempi o a insorte difficoltà materiali o, come ora si direbbe, tecniche, oppure a una resistenza, passiva o attiva che sia, dei vassalli e abitanti dei casali del feudo, come già sappiamo per S. Giovanni Rotondo nel 1286; si rileva che l'ordine del re segue di oltre un anno il disposto papale e che il suo giustiziere di Capitanata adempie a tale ordine ancora un anno dopo: trascorre quindi un biennio prima che i cistercensi di Casanova entrino nel pieno possesso giuridico, materiale e spirituale del monastero di S. Giovanni in Lamis. Diversamente occupato, il giustiziere da Apricena, il 23 gennaio 1313, affida al giudice Giacomo di Peschici il compito di provvedere perché gli abitanti dei tre casali prestino il prescritto giuramento di fedeltà.
Solo cinque mesi dopo il delegato giudice di Peschici alla presenza del giudice regio di Manfredonia Nicola da Sasso provvede affinchè gli abitanti del casale di S. Giovanni Rotondo prestino il previsto giuramento di fedeltà. Non sappiamo che cosa sia avvenuto per S. Marco in Lamis e per Fazioli: più che a una resistenza o a un rifiuto, si può pensare a un semplice silenzio delle fonti smarrite o non ancora reperite.
Bolla di Clemente V
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