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Secondo gli accertamenti della Reale Direzione di Capitanata del 1825 delle 57 piscine accatastate, solo Piscina del Re

"coverta di limo ed abbandonata si appartiene alla Comune essendo le altre dei particolari ... Tutto l'agro sammarchese è coperto di neve per cinque mesi dell'anno, per cui gli animali nei primi giorni di novembre devono migrare per i luoghi vernotici dei Comuni limitrofi e per la Puglia".

A ciò bisogna aggiungere che

“tutte le piscine esistenti nell'intero agro non sono sufficienti per abbeverare gli animali anche quando si volessero acquistare le acque dei proprietari perché come piovane seccano facilmente”.

Aspirina n. 1
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Questo, in sintesi, il quadro della situazione armentaria così come si presentava al Giuliani all'indomani del suo secondo incarico amministrativo.
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Se poi ai 2/5 dell'agro posseduto dalla Direzione dei Demani si aggiungevano i terreni destinati a cultura, quelli delle colonie perpetue, quelli usurpati, la sola parte erbifera comune non doveva superare le 320 carra. E siccome per ogni "morra" (gruppo di animali oscillante tra i 50 e i 100 pezzi) occorrevano tre carra, risulta chiaro che per soddisfare le esigenze degli animali censiti ne occorrevano almeno 540.
Da qui la necessità di reperire, soprattutto durante l’estate, altre superfici statonicali al duplice scopo di ridurre le proteste degli armentari e offrire maggiore possibilità di abbeverare gli animali nei torrenti Candelaro e Salsola limitrofì alle Poste Difensola e Montegranaro "per non esservi sul promontorio acque sorgive".
Della Posta Difensola di circa 54 carra era censuario il marchese Pasquale Tagliavia d'Aragona che pretendeva dal Comune anche la censuazione della statonica, negatagli recisamente dal Giuliani.
Avverso tale decisione il Tagliavia produsse ricorso nel Consiglio d'Intendenza che il 14 maggio 1837 ne riconobbe la legittimità nonostante le documentate ragioni addotte dalla parte avversa. Immediato l'appello ai giudici della Gran Corte dei Conti che il 3 dicembre 1838 rigettarono le tesi del Giuliani il quale, per l'occasione, si era avvalso della collaborazione degli avvocati napoletani Giovani Luanio e Antonio Troisi, illustri demanialisti, con questa motivazione:

"La resistenza " nel concedere la statonica, "non era fondata né sull'urgenza né sulla necessità, ma soltanto sull'utile e sul comodo".

Angustiato dalla sfavorevole piega degli eventi giudiziali, consapevole delle inevitabili ripercussioni che una sentenza del genere avrebbe avuto tra i suoi concittadini, non gli restava, ultima spes, prima che "l’avviso si fusse portato alla sovrana approvazione" che recarsi a Napoli ove soggiornò dal 2 dicembre 1839 al 18 gennaio 1840 per seguire di persona il corso burocratico del delicato contenzioso amministrativo.
Passata la causa alla Consulta, fece ritorno a San Marco in trepida attesa del reale "parere" che non tardò a rendergli giustizia.
Sull'esempio del Tagliavia

"si fece a domandare la coattiva censuazione della statonica il marchese Francesco Saverio Preda, censuario unitamente ai fratelli, della Posta di Montegranaro della estensione di 18 carra".

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Domanda ovviamente respinta dal Giuliani ormai pronto a riproporre nelle sedi di merito le medesime ragioni che avevano trovato, alla fìn fine, favorevole riscontro nella "sovrana determinazione".
Non proprio uguale, questa volta, l'iter della lite: il 21 marzo 1840 il Consiglio di Intendenza accolse l'istanza del Freda; la Gran Corte dei Conti annullò la sentenza foggiana e "con propria decisione approvata da Sua Maestà" accolse pienamente, il primo marzo 1841, le richieste del Giuliani.
Va detto che in questa seconda controversia, cui diede il suo apporto il concittadino avvocato Giuseppe Serrilli, è dato cogliere nella lettura della comparsa, un più ampio corredo giuridico-informativo, dovuto senza dubbio ad una maggiore conoscenza tecnica dei problemi statonicali in un quadro di riferimento ambientale espresso, senza remore o riserve, in contrasto con la prassi burocratica del tempo, con realistica evidenza rappresentativa.
Ecco, in merito e a riprova, lo stralcio di un rapporto inviato a Foggia il 15 maggio 1838:

"Sig. Intendente,
Alla di Lei giustizia dunque, in nome di dodici mila e più abitanti io reclamo, affinchè zelando sempreppiù il benessere di questa sventurata amministrazione possa allontanare le cause che contribuiscono al suo infortunio, tra le quali la censuazione statonicale in esame è la più imponente perché essendo qui mancata la coltura, estesa una volta, per la mala intesa cesinazione de' boschi oggi forma la principale industria di questi miei amministrati la pastorizia, la quale deve essere altamente protetta se non si vuole far cadere il cittadino nell'ozio e nell'indigenza; ed Ella non ignora quanti contrasti i Comuni limitrofi arrecano per la decimazione dei pascoli nella parte della montagna, ed altri con più vigore se ne suscitano adesso nella parte di Puglia e questi sono i più letali".

Più che a fatti particolari la costante azione difensiva del Giuliani mirava all'applicazione da parte dei giudici dell'articolo 60 della legge 13 gennaio 1817, secondo il quale una volta riconosciuto lo stato di "necessità e gravità" in cui venivano a trovarsi i Comuni, i loro amministratori dovevano essere autorizzati, ope legis, ad esercitare, sui terreni dati in fitto, gli usi civici statonicali. Tutto ciò riguardava naturalmente anche le poste di Fornovecchio, Lamapuzza e Montagnola, della complessiva estensione di 39 carra i cui censuari dovettero, bongré malgré, uniformare la loro condotta ai dettami delle sentenze.

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