Quali gli ostacoli a rimuoversi.
I forni a legna, i quali sono tutti di privata proprietà, giungono al numero di 23; e tutti in attività. Ogni forno esige in ciascun giorno il consumo di due some di legna, e quindi in ogni anno some 720. Moltiplicandosi questa cifra per 23, si ha il risultato di some 16560 di combustibile in ogni anno. E come sono già terminati gli alberi annosi; cosi occorre usar quelli di speranza per la riproduzione, e tolti per lo più di rapina dalle cespaje degli antichi boschi, e dall'istesso bosco nascente Comunale, non che dai recinti dei particolari. Essendo poi d'uopo onde avere una soma di combustibile da dette cespaje, recidere quattro o cinque polloni; così in ogni anno si ha il disboscamento di 66210 piante o sterponi secondo il linguaggio del volgo. E dove si rinveniranno tante selve in dieci o vent'anni? Quindi o presto o tardi i forni a legna non possono più venir usati tra noi. E però, il farsi presto la sostituzione sopradetta, sarà una economia per la riproduzione; mentre protratta darà luogo a pentimento irretrattabile.
In quanto ai focolari domestici si potrà ritenere l'usanza sino a che sarà in piedi il rimanente della Difesa di S. Matteo: cosa che non potrà andare molto alla lunga. Lo stato della popolazione numera 5578 conjugati, e perciò altrettante famiglie; e dedottone il terzo per i poveri e campagnuoli, si ha il risultalo di 3718 focolari in attività; e quindi il consumo giornaliero di circa 400 some di legna, un terzo del quale almeno deve ricavarsi dalla Difesa suddetta.
Quale il temperamento da adottarsi per la riproduzione sopradetta.
Ne abbiamo alla lunga parlato di sopra. Si accordi al colono il dritto di chiusura, si adotti il proposto sistema di censire ai particolari quella parte dei Demanii erbiferi coverti di cespaje, suscettibili per la riproduzione delle Selve; e si avrà adempito al voto universale.
E qui cade in acconcio di parlare delle condizioni da stabilirsi a peso dei coloni e dei concessionarii, compatibili con lo stato attuale delle cose, e consentanee alla Legge.
- Il colono dee essere padrone degli alberi solitarii, e delle piantagioni fruttifere, che per effetto della chiusura verrà a produrre; come ancora dei boschetti o esistenti, o producibili sulla parte salda contenuta nelle colture o da esse dipendenti formando corpo: per cagione che tali selve relativamente alle Leggi forestali sono considerate di proprietà privata, come dal Real Rescritto dei 27 Luglio 1833; altro obbligo non potendosi imporre al colono che a corrispondere un annuo canone al Comune per la riconoscenza del dominio diretto.
- Il Concessionario della parte salda del Tenimento, che per destinazione del padrone diretto (il Comune) dovrà mettere in difesa la parte censita, nei termini della Legge dei 21 Agosto 1826; essendo gli animali caprini nocivi ai boschi, perciò fino a quando non si avranno alberi di alto fusto, devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 76 della citata Legge, prescrivente il divieto di detti animali al pascolo.
Ciò non pertanto l'Amministrazione del Comune nella sua antiveggenza potrà prescrivere tant'altre condizioni, a scopo di meglio conciliare gl'interessi dell'uso civico col dritto dell'enfiteuta (Nota 2).
Note
(1) Articolo 30 della Legge dei 21 Agosto 1826. Tutti i fondi che d'oggi innanzi si ridurranno a boschi per volontarie disposizioni del proprietario, e non per ingiunzioni penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele saran per privilegio esentati dalle Leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario, e dello stabilimento cui appartengono, senza che la Direzione Generale vi prenda alcuna ingerenza.
(2) L'Amministrazione Comunale è in esito della somma di 9984, per soldi pagati ad un Brigadiere, e tre Guardaboschi dal 1819 in qua, senza che siasi ottenuto il fine che le leggi si proponevano; giacché per quanto si è fatto osservare di sopra il Bosco nascente comunale è rimasto in Mappa, senza speranza di potersi più riprodurre. Accogliendosi il proposto sistema si farà economia di detti soldi, perché la custodia delle selve producibili potrà passare ai Guardiani rurali. L'articolo 237 della Legge dei 12 dicembre 1816 così si esprime La custodia dei boschi comunali per l'osservanza dei regolamenti forestali può essere affidata ai guardiani rurali dei rispettivi comuni. L'Intendente inteso il voto decurionale, ed il parere dell'Agente forestale si provvederà.