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Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere.
Matteo 7,16-20

La copertina
La copertina
Ho voluto rendere pubblico questo documento dei Francescani della nostra Provincia monastica di S. Michele Arcangelo perché a S. Marco in Lamis nel Gargano ci sono due conventi di loro proprietà, ambedue dichiarati Monumento Nazionale. Si tratta del Convento di S. Matteo e di quello di Stignano. Le raccolte che si trovano nel primo sono imponenti e potrebbero servire al lancio dello sviluppo del Territorio. Nel convento di S. Matteo si trova una bellissima raccolta di tavolette votive dipinte, migliaia di pezzi antichi, una bellissima raccolta di paramenti sacri, una fornitissima biblioteca con oltre 100.000 volumi, un archivio storico ed una formidabile raccolta di elementi multimediali.
Il tutto è fruibile solo in parte, nella beata ignavia di monaci, preti e della (cosiddetta) società civile. Tutti parlano all'unisono di
territorio, Turismo, Beni culturali, Sviluppo, Futuro ....
Un solo appunto: la comunicazione offerta da questi soggetti è uguale a zero. Il poco che viene propinato è fatto con i piedi ed è, ovviamente, controproducente. Cioè negativo.
Ognuno se ne può fare un'idea in base, anche, alla sua esperienza. Per quanto mi riguarda ho pensato immediatamente alle
gride (non grida!) manzoniane.
All'articolo 36 di questi
Statuti è espresso l'auspicio della formazione di Amici della Biblioteca. Per quanto riguarda la Biblioteca A. Fania del Convento di S. Matteo a S. Marco in Lamis, era pronta da molti anni una bozza di Statuto, ma non se ne è fatto nulla, per ignavia principalmente dei precedenti Ministri Provinciali e della cosiddetta Società civile.

Decreto di promulgazione
Decreto di promulgazione

TITOLO I - Beni e attività culturali
Articolo 1

  1. Per meglio conservare il patrimonio librario e artistico, la Provincia curi che ogni Fraternità abbia un elenco completo dei libri rari, dei beni di interesse culturale o artistico e degli oggetti di valore.
  2. Una copia dell'elenco di cui nel paragrafo precedente, sia conservato nell'Archivio della Curia provinciale.
  3. L'elenco venga aggiornato ogni tre anni, in occasione del Capitolo provinciale. Una copia dell'elenco aggiornato venga inviata in Curia provinciale debitamente sottoscritta da tutti i membri della Fraternità.
  4. Al nuovo Guardiano, insieme con il decreto di nomina, venga consegnata una copia dell'elenco. Egli, a sua volta, avrà cura di farsi consegnare, al momento delle presa di possesso, il materiale elencato, di cui sarà responsabile fino al momento della consegna al Guardiano che gli succederà.

Articolo 2
Il Definitorio provinciale si adoperi affiché gli inventari dei beni culturali delle varie Case siano redatti con criteri uniformi e scientifici, in modo da consentire la compilazione di un catalogo unico da mettere a disposizione dei frati e degli studiosi.
Articolo 3
Dove è possibile, soprattutto intorno alle Biblioteche provinciali e ai Santuari, si promuovano incontri culturali, cicli di conferenze, settimane di studio e di aggiornamento.
Articolo 4
Al fine di sviluppare l'attività di evangelizzazione e di diffusione del carisma francescano, la Provincia promuove in proprio, o tramite le singole Case, l'edizione di periodici e pubblicazioni di vario genere senza finalità di lucro.
Articolo 5
Prima di dare alle stampe qualsiasi tipo di pubblicazione si richieda la dovuta autorizzazione al Ministro provinciale, il quale farà esaminare previamente il testo dai Censori della Provincia.

TITOLO II - Commissione Cultura e Ufficio Comunicazazioni
Articolo 6
Il Congresso istituisca la Commissione provinciale 'Cultura e comunicazioni' di cui devono far parte il Delegato Provinciale per le Cultura, l'Incaricato provinciale per le Comunicazioni, il Coordinatore per le Biblioteche provinciali, l'Archivista provinciale e altri membri designati dal Congresso Capitolare e, fuori di esso, dal Definitorio Provinciale.
Articolo 7
La Commissione, che si riunisce almeno due volte all'anno, ha il compito di:
- Inventariare, tutelare i beni culturali della Provincia;
- promuovere tra i frati e le realtà aggregative di ispirazione francescana l'evangelizzazione attraverso le varie forme di arte classica e moderna: pittura e iconografia, musica, recitazione, mezzi audiovisivi, internet, etc.
- promuovere la costituzione e regolamentare la gestione dei Musei annessi ai Conventi della Provincia.
Articolo 8
Il Presidente della Commissione è nominato dal Congresso capitolare e, fuori di esso, dal Definitorio provinciale.
Articolo 9

  1. Si istituisca l'Ufficio Comunicazioni, composto dal Delegato provinciale per le Comunicazioni e da eventuali altri collaboratori eletti dal Congresso Capitolare e, fuori di esso, dal Definitorio provinciale.
  2. Tra i compiti dell'Ufficio Comunicazioni rientrano la cura del Notiziario e del Sito della Provincia, nonché la redazione del periodico Azione Francescana e altri compiti affidati dal Ministro o dal Definitorio provinciale.

Articolo 10
Alla luce dei documenti della Chiesa e dell'Ordine, l'Ufficio Comunicazioni valorizzi i mass-media per favorire la vita di comunione nella Provincia - attraverso una maggiore e più qualificata comunicazione ad intra - e promuova l'Evangelizzazione attaverso i mezzi di comunicazione (televisione, radio, web, altro).

TITOLO III - Archivi

Articolo 11
L'Archivio storico della Provincia, sistemato in un locale adatto presso la Curia provinciale, è diretto dall'Archivista provinciale, il quale quale avrà cura di tenere il fondo storico ordinato e ben distinto e di mettere, all'occorrenza, a disposizione degli studiosi i documenti richiesti
Articolo 12
In ciascuna Casa l'Archivio locale sia ben custodito ed ordinato dall'Archivista locale, il quale, ogni tre anni invierà l'indice dei nuovi documenti all'Archivista provinciale.
Articolo 13

  1. Il materiale dell'Archivio locale è costituito, oltre che dai documenti più importanti che riguardano la Casa e i fatti di cronaca locale, dalle lettere del Ministro provinciale e da ciò che ha qualche attinenza con la Casa e con i frati del luogo, etc.
  2. I documenti più importanti delle Case vengono inviati, almeno in copia, all'Archivio provinciale.

TITOLO IV - Definizione e compiti delle Biblioteche
Articolo 14
Le biblioteche della provincia hanno lo scopo di ben conservare e incrementare il patrimonio librario; offrire strumenti di informazione, consultazione e formazione ai frati e ai ricercatori; favorire attività di ricerca storica, artistica e culturale in genere promuovendo adeguate iniziative ai vari livelli.
Articolo 15 - Biblioteche provinciali
Le Biblioteche provinciali, rette secondo questi Statuti peculiari, anche se inserite nelle singole Fraternità locali come attività propria, esprimono la volontà di servizio di tutta la Provincia, la quale ne favorisce il funzionamento unificando i cataloghi e fornendo, secondo le possibilità, personale, mezzi tecnici adeguati e aiuti finanziari.
Articolo 16

  1. Sono da considerarsi 'provinciali' quelle Biblioteche che conservano il patrimonio librario proveniente dai Conventi delle province civili di Campobasso, Foggia e Bari, e dispongono di una bibliografia che interessa sia il territorio della Provincia civile che quello della nostra Provincia religiosa.
  2. Attualmnente sono da considerarsi Biblioteche provinciali le Biblioteche dei Conventi di 'S. Giovanni ai Gelsi' in Campobasso, di S. Matteo in San Marco in Lamis e della 'Madonna della Vetrana' in Castellana Grotte.

Articolo 17
Per assicurare il coordinamento tra le Biblioteche provinciali e favorire lo scambio tra le medesime, il Congresso Capitolare costituisca il “Coordinamento delle Biblioteche provinciali”.
Articolo 18 - Biblioteche di interesse particolare

  1. Sono da considerarsi biblioteche ‘di interesse particolare’ quelle biblioteche il cui patrimonio librario concerne una materia specifica (es. Mariologia, Teologia in genere, Giustizia e Pace, Ascetico-Mistica, etc.).
  2. Attualmente sono da considerarsi Biblioteche di interesse particolare la Biblioteca della Curia provinciale, la Biblioteca Mariana del Convento della Madonna dei Martiri in Molfetta, la Biblioteca Ascetico-Mistica del Convento di Casacalenda, la Biblioteca Teologica del Post-Noviziato di Bitetto e la costituenda Biblioteca della Commissione Giustizia, Pace e integrità del Creato.

Articolo 19 - Compiti delle Biblioteche
Tutte le biblioteche conseguono la loro finalità mettendo a disposizione, attraverso la lettura in sede, il patrimonio librario, un adeguato numero di riviste inerenti la specificità della Biblioteca, e un adeguato schedario.

TITOLO V - Conservazione e incremento del patrimonio librario
Articolo 20

  1. Al fine della buona conservazione del patrimonio librario ci si preoccupi di dotare le singole biblioteche, soprattutto quelle provinciali, dei necessari impianti di antifurto, antincendio e di ventilazione-deumidificazione, mantenendoli in efficienza.
  2. Per una buona conservazione del patrimonio librario ci si preoccupi di far rilegare e restaurare i libri e le riviste.

Articolo 21
Allo scopo di meglio conservare il patrimonio librario della Provincia e di costituire centri efficienti di cultura, i libri che nei conventi non servono per l’immediata consultazione vengano destinati alle Biblioteche provinciali.
Articolo 22
Per quanto riguarda l'incremento librario, il Consiglio delle Biblioteche provinciali tenga presenti i seguenti criteri di priorità:

  1. la lettura e la comprensione del proprio territorio di riferimento;
  2. la letteratura e il movimento francescano, con riferimento soprattutto alla Puglia e al Molise;
  3. la sacra Scrittura, la teologia, l'evangelizzazione e la pastorale;
  4. l'integrazione delle collane o serie di libri già esistenti.

TITOLO VI - Attività culturali connesse alle biblioteche
Articolo 23
La Direzione di ogni Biblioteca (soprattutto di quelle a carattere provinciale) all'inizio di ogni anno, d'intesa con il Coordinamento delle Biblioteche, programmi iniziative culturali di vario genere.
Articolo 24
Ogni Biblioteca curi la stampa di un bollettino (o partecipi al bollettino del Coordinamento oppure si serva del Notiziario della Provincia) per portare a conoscenza dei Frati della Provincia e di chi si serve della Biblioteca delle principali acquisizizioni bibliografiche e delle attività della Biblioteca stessa.
Articolo 25
Ci si adoperi di far nascere una rivista comune di carattere scientifico a livello provinciale che pubblichi ricerche e studi inerenti il francescanesimo in genere, la storia locale e della Provincia, l'illustrazione di personaggi degni di essere conosciuti, etc.
Articolo 29 - Il Bibliotecario

  1. I Bibliotecari delle Biblioteche provinciali e di quelle di interesse particolari sono eletti dal Congresso capitolare e, fuori di questo, dal Definitorio provinciale.
  2. I Bibliotecari delle Biblioteche locali sono eletti dal Capitolo locale.

Articolo 30
È compito del bibliotecario delle biblioteche provinciali:
- provvedere all'organizzazione generale della Biblioteca;
- convocare e presiedere il Consiglio della Biblioteca;
- segnalare eventuali necessità per la conservazione e l'incremento del patrimonio librario;
- rispondere della consistenza e della conservazione di tutto il patrimonio librario e degli altri beni culturali conservati nelle Biblioteche;
- curare l'attuazione del programma delle attività culturali e provvedere alla scelta e all'acquisto dei libri in base ai criteri fissati dal Consiglio della Biblioteca e dal preventivo approvato dal Definitorio provinciale;
- presentare ogni anno alla Fraternità locale e al Definitorio provinciale la relazione annuale sull'attività della Biblioteca e i bilanci consuntivi e preventivi.

Articolo 31
E' compito del Bibliotecario delle Biblioteche locali e di quelle di interesse particolare aver cura della Biblioteca secondo le direttive rispettivamente del Capitolo locale e del Coordinamento delle Biblioteche.
Articolo 32 - Consiglio delle Biblioteche provinciali

  1. Ogni Biblioteca provinciale è amministrata da un Consiglio composto da 3 membri. Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte all'anno.
  2. Il Consiglio è composto:
    - dal Bibliotecario
    - dal Guardiano della Fraternità locale (o dal Vicario se il Bibliotecario è anche Guardiano)
    - dal Coordinatore delle Biblioteche provinciali.

Articolo 33
E' compito del Consiglio:
- eleborare il programma delle attività;
- verificare lo stato e l'andamento della Biblioteca e gli interventi necessari ad un sempre migliore funzionamento;
- esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi.
Articolo 34
Per il lavoro di catalogazione, schedatura e riordino dei libri e per assicurarer l'apertura al pubblico ci si può avvalere di volontari, volontari del servizio civile, ecc.
Articolo 35
Si abbia una particolare attenzione a salvaguardare il patrimonio librario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per la consultazione dei libri ai sensi del Regolamento interno.
Articolo 36 - Associazioni 'Amici della Biblioteca''
E' auspicabile la costituzione di gruppi di 'Amici della Biblioteca' al fine di ampliare l'interesse e la partecipazione alla qualificazione della Biblioteca stessa e alle iniziative di carattere culturale.

TITOLO VII - Amministrazione
Articolo 37

  1. Le Biblioteche provinciali hanno un'amministrazione autonoma rispetto a quella della Fraternità locale, con un proprio registro di amministrazione.
  2. Per la gestione economica ci si avvale di contributi della Provincia, della Fraternità locale, degli Enti pubblici ed ecclesiastici e dei benefattori

Articolo 38

  1. Il contributo della provincia va utilizzato per le spese straordinarie riguardanti sopratutto il personale e la manutenzione straordinaria degli ambienti, gli impianti di sicurezza, l'adeguamento delle attrezzature ed eventuali pubblicazioni.
  2. La somma messa a disposizione annualmente dalla Fraternità locale va utilizzata per:
    - l'incremento del patrimonio librario di cui all'art. 22 di questi statuti;
    - gli abbonamenti alle riviste in dotazione della Biblioteca;
    - le spese dei servizi di cancelleria e manutenzione ordinaria degli ambienti e degli impianti.
  3. Con il permesso del Governo della Provincia è necessario presentare alla fine di ogni anno finanziario (31 dicembre) il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno seguente, approvato dal Consiglio della Biblioteca, indicando la somma messa a disposizione dalla fraternità locale.
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