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[...] Il Muratori nelle sue opere diverse volte ritorna sulla ospitalità data ai poveri e ai pellegrini.

da Ludovico Antonio Muratori
'Siccome feci osservare nel mio Trattato della Carità cristiana, pare che ne’ secoli barbarici non fossero in uso i pubblici ospizj, oggidì chiamati Osterie, dove si desse cibo e letto ai viaggiatori. Ne furono anche privi gli antichi Greci e i Romani ne’ primi secoli dopo la fondazione di Roma. Si cercava allora albergo presso gli amici. A questo fine furono inventate tesserae hospitalitatis; imperciocché gli uomini di allora, per valermi delle parole dell’antico Scoliaste della Tebaide, quoniam non poterant omnes suos hospites noscere, tesseram illis dabant, quam illi ad hospitia reversi ostendebant praeposito hospitii. Di tali tessere un erudito Trattato ci diede il Tomasini. Poscia a poco a poco s’andarono istituendo in Roma taverne ed osterie più del solito, dove si dava ricetto ai viandanti e forestieri. D’esse abbiamo menzione in Plauto, e in altri antichi libri, fra’ quali spezialmente s’ha da ricordare Giulio Materno Firmico, lib. IV, cap. 15 Astronom., dove della stella di Venere parla così: Si in dejectis locis inventa fuerit, faciet hospites popinarios, tabernarios, ec. Così egli scriveva nel secolo quarto dell’Era Cristiana. Dal nome di Hospites, cioè albergatori, venne il nostro Oste. Ma ne’ susseguenti secoli pochi vestigj si truovano di tali osterie per l’Italia; e possono persuadercelo le parole di Carlo Magno nel Capitolare dell’anno 803 presso il Baluzio.
Praecipimus (dic’egli) ut in onmi Regno nostro neque dives, neque pauper peregrinis hospitia denegare audeant; idest sive peregrinis propter Deum ambulantibus per terram, sive cuilibet iteranti. Propter amorem Dei, et propter salutem animae suae, tectum et focum et aquam nemo illi deneget. Non dice Carlo che ai soli poveri s’abbia da concedere l’ospizio: dice cuilibet iteranti, cioè itineranti, sì ricco che povero.
Se pubbliche osterie state vi fossero allora, quivi almeno i ricchi avrebbero trovato cibo e ricovero. Il medesimo Carlo Magno nella legge Longobardica XI comanda, ut nemo praesumat ad nos venienti Mansionem (cioè l’ospizio) vetare: Et quae necessaria sunt, sicut vicino suo, vendat. La qual legge da Pippino re d’Italia suo figlio fu confermata e spiegata colla legge XVI fra le sue colle seguenti parole. De Episcopis, Abbatibus et Comitibus, seu Vassis Dominicis, vel reliquis hominibus, qui ad Palatium veniunt, vel inde vadunt, vel ubicumque pergunt per Regnum nostrum, ut quando hybernum tempus fuerit, nullus audeat Mansionem vetare ad ipsos iterantes, in tantum quod ipsi iterantes injuste nullas causas (cioè cose) tollant. Odasi ancora Lodovico II Augusto nel Capitolare Ticinense da me dato alla luce (Par. II del tomo I Rer. Ital.), il quale ordina che da’ Vassi Cesarei nel viaggio non molestentur incolae, aut eorum domos per vim invadant, vel propria diripiant absque collato pretio. Sed neque indigenae per solita loca tectum, focum, aquam, et paleam hospitibus, denegare, aut sua carius quam vicinis audeant vendere. Qui nondimeno potrebbe parere che vi fossero luoghi determinati per albergar tali persone. In un diploma di Carlo Calvo re di Francia dell’anno 847 (nell’Append. al tomo II Annal. Bened.) si comanda, ut ad hospitale pauperum decimae conferantur, atque ibi hospitalitas regulariter ad laudem Dei exhibeatur tam divitibus quam pauperibus'. Ludovico Antonio Muratori, Dissertazione XXXVII, Dissertazioni sopra le antichità italiane, Società tipografica dei classici italiani, 5 voll., Milano, 1837.

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